Libera professione per gli infermieri. Ecco il nuovo disegno di legge.

Libera professione per gli infermieri. Ecco il nuovo disegno di legge.

Su iniziativa del senatore Pierpaolo Sileri (M5S), è stata presentato il ddl n. 1284 in materia di attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie.

Ad oggi agli infermieri che hanno un rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione, non è permesso dedicarsi alla libera professione intramuraria ed extramuraria, in quanto intrattengono con la parte datoriale un rapporto di Esclusività che non comporta però nessuna retribuzione aggiuntiva.

Diverso è per i dirigenti medici, il quale rapporto di lavoro esclusivo, subordinato alle dipendenze dell’azienda Pubblica ma con attività attività caratterizzata dalle regole del lavoro privato, prevede l’erogazione dell’indennità di esclusività, sino ad adesso estesa solo alla classe medica.

Le attuali disposizioni legislative prevedono che i dirigenti sanitari, a tempo indeterminato o determinato, possano optare per il rapporto di lavoro esclusivo, allorché scelgano di esercitare l’attività libero professionale all’interno dell’azienda. L’opzione per l’esclusività del rapporto determina una condizione in base alla quale è consentito l’esercizio della libera professione solo all’interno delle strutture sanitarie dell’Azienda di appartenenza (attività intramoenia o intramuraria).

Per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, il d.lgs. n. 502/92, prevede anche uno specifico trattamento economico aggiuntivo per la definizione del quale rinviava ai contratti collettivi di lavoro. A tal fine i CCNL dell’8 giugno 2000 hanno istituito un particolare emolumento denominato “indennità di esclusività”, che rappresenta un istituto del tutto peculiare nell’ambito dell’impiego pubblico, che viene definito come “elemento distinto della retribuzione”. Essa, è erogata per 13 mensilità ed è articolata in fasce che vengono conseguite a seguito del raggiungimento di una certa esperienza professionale e previa valutazione positiva.

Il ddl presentato dal M5S, evidenzia, la disparità di trattamento tra professionisti della salute, visto che solo ad alcuni dipendenti del Servizio sanitario, appartenenti alla dirigenza sanitaria, medica e veterinaria, è consentito esercitare l’opzione libero – professionale intramoenia disciplinata contrattualmente.

Una discriminazione che non può essere più sostenuta, specie in direzione di un ammodernamento e di valutazione della figura del professionista sanitario.

L’Organizzazione mondiale della sanità, indica la valorizzazione delle professionalità sanitarie come uno degli elementi peculiari e dirimenti per poter assicurare agli abitanti della terra il diritto ad adeguati servizi sanitari. Tali professionisti sono costretti a svolgere funzioni non pertinenti con la loro elevata qualificazione professionale, in tal modo mettendo in serio pericolo il diritto del cittadino ad avere un’assistenza infermieristica di livello adeguato. Senza interventi risolutivi le contestazioni degli infermieri sono destinate a continuare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120)

  1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 120, dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. – (Attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43) – 1. Gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche possono esercitare attività libero-professionale, anche intramuraria, in forma singola o associata secondo le disposizioni previste all’articolo 1 della presente legge.

  1. Il professionista interessato comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l’intenzione di avvalersi della possibilità di cui al comma 1 al di fuori dell’orario di servizio.
  2. Il volume delle prestazioni dell’attività libero-professionale di cui al comma 1 non deve in ogni caso recare oggettivo pregiudizio all’attività istituzionale ».
  3. I redditi derivanti dall’attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, sono ricompresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Per i redditi di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano le detrazioni previste dall’articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fonte: www.infermieristicamente.it

La Segreteria e la RSU
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