Covid congedo parentale, decreto Sostegno

Covid congedo parentale, decreto Sostegno

Il governo ha annunciato lo stanziamento di 200 milioni  nel decreto Sostegno per sostenere gli occupati con figli che non possono andare a scuola.

Con le scuole che tornano a chiudere a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19, i genitori lavoratori devono trovare soluzioni per conciliare il lavoro con il tempo per gestire i figli a casa.

I bonus per le famiglie saranno estesi.

Lo annuncia Elena Bonetti, nel “Decreto Sostegno”, ha inserito una norma retroattiva perché le misure erano scadute a dicembre, per cui:

  • I genitori che lavorano e hanno figli di età inferiore a 14 anni, possono usufruire di un nuovo congedo parentale straordinario per Covid indennizzato al 50%, se non possono lavorare in smart working. Hanno diritto ai congedi retribuiti sia nel caso di figli in quarantena che nel caso della sospensione delle attività didattiche in presenza.
  • Smart working per i genitori lavoratori con figli di età inferiore a 16 anni e svolgono un’attività lavorativa esercitabile in modalità agile;
  • sostegni economici come voucher babysitter per i lavoratori autonomi e le partite Iva.

Il beneficio si configura con valenza nazionale ed è pertanto riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio (colore) in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola per il quale sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza.

Indipendentemente  dalla durata della sospensione dell’attività didattica , l’astensione dal lavoro, con richiesta di congedo,  può essere totale o parziale.

Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo o parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione,  ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.

Non è possibile fruire del congedo:

  • negli stessi giorni in cui l’altro genitore sta svolgendo attività lavorativa in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
  • negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio;
  • negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo o analogo congedo per un altro figlio di entrambi i genitori;
  • nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D. Lgs n.151/ 2001 o del congedo straordinario di cui  all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Con il messaggio 5 febbraio 2021, n.515 l’INPS informa i genitori dipendenti che è disponibile la procedura per l’invio online delle domande di Congedo straordinario per sospensione dell’attività didattica in presenza.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.